venerdì 29 dicembre 2023

Denominazioni Comunali (De.Co.) tra identità culturale e limiti giuridici: analisi critica dell’evoluzione normativa e istituzionale

 NinoSutera

"Diffidate di chi utilizza "la cassetta degli attrezzi" dei marchi di tutela,(disciplinare,regolamento e commissione) applicati alla De.Co giusto per alimentare confusione, più volte sanzionati dall'EU e dal MIPAF  " Così pure diffidate che fa finta di non sapere che le DeCo sono nate per opera di Luigi Veronelli e non è un prodotto tecnocrate elaborato da qualche   sapientone di periferia. Sono questi le discriminanti per comprendere la bontà e la buona fede del percorso DeCo. 
Ebbene ribadire che le De.Co che nascono dal nulla, arrivando perfino a negare chi le ha ideate, hanno un valore prossimo al nulla.

 
Il presente contributo analizza l’evoluzione delle Denominazioni Comunali (De.Co.) alla luce del confronto tra la concezione originaria elaborata da Luigi Veronelli, e la conferma della Corte costituzionale n 75/2023. Attraverso un approccio storico-giuridico, si evidenzia la divergenza tra una visione culturale-identitaria e una applicazione amministrativa orientata al marketing territoriale. L’analisi si concentra inoltre sul ruolo del MASAF (già MIPAF), sugli interventi dell’ICQRF e sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, delineando i limiti normativi entro cui le De.Co. possono considerarsi legittime.


 

1. Introduzione
Il dibattito sulle Denominazioni Comunali si è sviluppato negli ultimi decenni tra interpretazioni divergenti e applicazioni eterogenee. Una delle principali ambiguità riguarda la presunta continuità tra l’intuizione veronelliana e il modello istituzionale diffuso dagli enti locali. Il presente studio intende chiarire tale equivoco, dimostrando come le due impostazioni siano tra loro radicalmente incompatibili sul piano teorico e giuridico.

2. La concezione originaria della De.Co.
Nella visione di Veronelli, la De.Co. rappresenta un atto di autodeterminazione culturale, finalizzato alla tutela del Genius Loci e della biodiversità agroalimentare. Essa non assume la forma di un marchio di qualità, né implica processi certificativi. Al contrario, si configura come una semplice attestazione anagrafica, mediante la quale l’ente comunale riconosce formalmente l’appartenenza di un prodotto al patrimonio storico e identitario della comunità locale.

Tale impostazione si fonda su una logica anti-burocratica e inclusiva, capace di valorizzare anche le micro-produzioni escluse dai sistemi ufficiali di certificazione.

3. Il modello dell’ANCI
L’intervento dell’ANCI ha segnato una svolta significativa, introducendo una reinterpretazione della De.Co. in chiave amministrativa. La trasformazione dell’acronimo in De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) ha comportato l’introduzione di regolamenti, disciplinari di produzione e commissioni

Questo processo ha determinato una progressiva assimilazione delle De.Co. ai sistemi di certificazione, con finalità di promozione economica e marketing territoriale. Tuttavia, tale evoluzione ha sollevato rilevanti criticità, soprattutto in relazione alla compatibilità con il quadro normativo nazionale ed europeo.

4. Il conflitto con il MASAF e il quadro normativo europeo
Il MASAF ha contestato il modello ANCI individuando tre profili di illegittimità:
a) la potenziale concorrenza con i regimi di qualità europei (DOP, IGP, STG);
b) l’assenza di competenza degli enti locali in materia di certificazione dell’origine;
c) la sovrapposizione con il sistema dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) del MIPAF

Tali criticità si inseriscono nel più ampio quadro normativo europeo, che attribuisce allo Stato e all’Unione Europea la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza e dei marchi di qualità, come ribadito dal Regolamento UE  1143.

5. Gli interventi giurisprudenziali e amministrativi
La reazione istituzionale si è articolata su due livelli. Sul piano giurisprudenziale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di diverse leggi regionali che tentavano di disciplinare le De.Co. come marchi pubblici, richiamando l’art. 117 Cost. in materia di tutela della concorrenza.

Sul piano amministrativo, l’ICQRF ha svolto un’intensa attività di controllo, diffidando i Comuni dall’adozione di disciplinari, e sanzionando i produttori per pratiche commerciali ingannevoli, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

L’effetto complessivo di questa azione è stato il progressivo smantellamento del modello ANCI, che ha perso la propria legittimità operativa. Molti Comuni hanno annullato o modificato i regolamenti adottati, mentre altri continuano ad operare in un contesto di ambiguità e disinformazione.

In questo scenario si inserisce la proposta della Rete Nazionale dei Borghi Genius Loci DeCo, che si configura come un tentativo di superamento del conflitto. La Rete recupera integralmente la visione originaria di Veronelli, eliminando ogni pretesa certificativa e riportando la De.Co. alla sua funzione di “anagrafe della memoria”. Viene abbandonata la logica del marchio e riaffermata la dimensione culturale, antropologica  dello strumento.

Parallelamente, la Rete introduce una nuova visione del borgo, inteso non come oggetto di sfruttamento turistico ma come ecosistema vivo. La valorizzazione delle De.Co. diventa così uno strumento per sostenere le micro-economie locali, dare dignità ai piccoli produttori e contrastare lo spopolamento, mantenendo vivo il tessuto sociale e produttivo.

Il punto di equilibrio definitivo è stato tracciato dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare con la sentenza n. 75 del 2023, che ha riconosciuto la legittimità delle De.Co. esclusivamente come attestazioni  prive di valore commerciale. La Corte ha stabilito un principio chiaro: le De.Co. non possono essere marchi di qualità, non possono certificare l’origine e non possono prevedere la cassetta degli attrezzi dei marchi, non debbono sconfinare nel perimetro dei PAT

Paradossalmente, proprio l’azione di contrasto del MIPAF ha contribuito a chiarire definitivamente la natura dello strumento,  già nel 2008 e recentemente confermato  dalla Corte Costituzionale

 



  

lunedì 18 dicembre 2023

Le Denominazioni Comunali (De.Co.) dopo la sentenza n 75/2023 della Corte costituzionale

 NinoSutera


 perché i Comuni dovrebbero riesaminare in autotutela gli atti ispirati al modello ANCI?

Premessa

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi vent'anni impone una riflessione approfondita sulla disciplina delle Denominazioni Comunali (De.Co.).

Molti Comuni italiani hanno adottato regolamenti elaborati sulla base del modello promosso dall'ANCI, caratterizzato dall'introduzione di disciplinari di produzione, commissioni tecniche, procedure istruttorie(in carta bollata) e forme di riconoscimento che richiamano gli strumenti propri dei regimi ufficiali di qualità.

Tale impostazione, tuttavia, è progressivamente entrata in conflitto con l'orientamento espresso dal Ministero delle Politiche Agricole (oggi MASAF), dall'ICQRF e, soprattutto, con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Alla luce di questo consolidato quadro interpretativo, appare doveroso interrogarsi sulla permanenza dell'interesse pubblico che giustificò l'adozione di quei strumenti, regolamenti e disciplinari e sulla conseguente opportunità di procedere al loro riesame in autotutela.

L'equivoco originario

L'errore da cui discende gran parte delle criticità consiste nell'avere trasformato la De.Co. immaginata da Luigi Veronelli in una sorta di marchetto comunale  

La concezione originaria di Veronelli era radicalmente diversa.

La Denominazione Comunale rappresentava infatti un semplice atto pubblico di riconoscimento dell'identità storica, culturale e territoriale di un prodotto o di una pratica tradizionale.

Non era prevista alcuna certificazione.

Non esistevano disciplinari.

Non erano istituite commissioni tecniche.

Non venivano fissati requisiti produttivi.

Il Sindaco esercitava esclusivamente una funzione ricognitiva della memoria collettiva della comunità.

La reinterpretazione amministrativa dell'ANCI

Nel corso degli anni il modello promosso dall'ANCI ha introdotto elementi tipici dei sistemi di certificazione:

  • regolamenti dettagliati;

  • disciplinari di produzione;

  • commissioni di valutazione;

  • controlli amministrativi;

  • concessioni d'uso del logo;

  • procedure assimilabili ai sistemi UE - DOP, IGP e STG. ect

Questa impostazione,   ha finito per utilizzare strumenti propri della disciplina dei marchi pubblici e delle certificazioni di qualità, materia che l'ordinamento riserva a competenze diverse da quelle comunali.

È proprio questo slittamento concettuale ad aver determinato il successivo intervento correttivo del Ministero e della giurisprudenza.

Il consolidamento dell'orientamento ministeriale

Nel corso degli anni il MASAF (già MIPAAF) e l'ICQRF hanno più volte chiarito che le Denominazioni Comunali non possono:

  • certificare l'origine geografica;

  • sostituire o affiancare i regimi europei DOP, IGP e STG;

  • creare sistemi locali di certificazione;

  • sovrapporsi ai Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT);

  • generare possibili effetti di ingannevolezza commerciale.(marchetto o bollino)

Le competenze comunali possono invece esercitarsi nella valorizzazione culturale, storica e identitaria delle produzioni locali, senza invadere l'ambito delle certificazioni pubbliche disciplinate dalla normativa statale ed europea.

Il punto fermo della Corte costituzionale

La sentenza n. 75 del 2023 della Corte costituzionale rappresenta oggi il principale riferimento interpretativo.

La Corte riafferma che le De.Co. possono essere considerate legittime soltanto nella misura in cui costituiscano strumenti di valorizzazione culturale e identitaria privi di effetti certificativi o commerciali.

Ne consegue che qualsiasi disciplina comunale che attribuisca alla De.Co. funzioni assimilabili a quelle dei marchi di qualità (disciplinari commissioni e regolamenti,con annesso marchetto e bollino )rischia di oltrepassare il perimetro delle competenze comunali delineato dall'art. 117 della Costituzione.

Perché è necessario l'esercizio dell'autotutela

L'autotutela amministrativa non rappresenta un'ammissione di errore politico, ma è innegabile che chiude una lunga stagione di abbondante approssimazione.

Essa costituisce un dovere dell'amministrazione quando intervengono nuovi elementi normativi o giurisprudenziali che incidono sulla legittimità o sull'opportunità di mantenere in vigore un determinato atto amministrativo.

Gli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 riconoscono infatti alla pubblica amministrazione il potere di revocare o annullare i propri provvedimenti quando l'interesse pubblico lo richieda.

Nel caso delle De.Co., l'interesse pubblico appare oggi evidente.

Mantenere regolamenti costruiti secondo un'impostazione ormai superata può determinare:

  • incertezza amministrativa;

  • possibili contenziosi;

  • confusione tra strumenti culturali e certificazioni pubbliche;

  • rischio di pratiche commerciali suscettibili di rilievi da parte degli organi di controllo;

  • utilizzo di procedure non più coerenti con l'attuale quadro interpretativo.

Il riesame dei regolamenti comunali

I Comuni dovrebbero pertanto procedere ad un riesame complessivo dei regolamenti De.Co., verificando in particolare l'opportunità di eliminare:

  • disciplinari di produzione;

  • commissioni tecnico-certificative;

  • sistemi autorizzativi assimilabili ai marchi di qualità;

  • procedure di controllo della conformità;

  • richiami all'origine certificata dei prodotti;

  • ogni elemento idoneo a generare confusione con i regimi europei di qualità.

Contestualmente, sarebbe opportuno ricondurre la De.Co. alla propria funzione originaria di attestazione culturale, storica e identitaria del patrimonio locale.

Il modello dei Borghi Genius Loci De.Co.

In questo contesto si inserisce il percorso culturale avviato già nel 2013 e  promosso dopo dalla Rete Nazionale dei Borghi Genius Loci De.Co.,  composto da 12 step

La De.Co. viene concepita come "anagrafe della memoria", strumento di riconoscimento del patrimonio immateriale delle comunità locali e non come certificazione produttiva.

Il fulcro dell'azione amministrativa non è più il controllo del prodotto, ma la tutela del Genius Loci, della memoria collettiva, delle tradizioni, delle pratiche sociali e delle micro-economie locali identitarie.



Conclusioni

Alla luce dell'attuale quadro costituzionale, ministeriale e amministrativo, appare opportuno che i Comuni avviino una ricognizione dei regolamenti De.Co. adottati negli anni sulla base del modello ANCI.

L'obiettivo non è abbandonare le Denominazioni Comunali, bensì restituire loro la natura giuridica originaria: uno strumento di valorizzazione culturale, privo di finalità certificative, coerente con il riparto costituzionale delle competenze e pienamente compatibile con il sistema europeo delle indicazioni geografiche.

L'esercizio dell'autotutela rappresenterebbe pertanto non un arretramento dell'autonomia comunale, ma una sua più corretta espressione, orientata ai principi di legalità, buon andamento e certezza del diritto sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Alcuni comuni hanno provveduto ad annullare in autotutela provvedimenti spregiudicati  fin dal 2008

 



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