Le Denominazioni Comunali (De.Co.) dopo la sentenza n. 66/2023 della Corte costituzionale
NinoSutera
perché i Comuni dovrebbero riesaminare in autotutela gli atti ispirati al modello ANCI?
Premessa
L'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi vent'anni impone una riflessione approfondita sulla disciplina delle Denominazioni Comunali (De.Co.).
Molti Comuni italiani hanno adottato regolamenti elaborati sulla base del modello promosso dall'ANCI, caratterizzato dall'introduzione di disciplinari di produzione, commissioni tecniche, procedure istruttorie(in carta bollata) e forme di riconoscimento che richiamano gli strumenti propri dei regimi ufficiali di qualità.
Tale impostazione, tuttavia, è progressivamente entrata in conflitto con l'orientamento espresso dal Ministero delle Politiche Agricole (oggi MASAF), dall'ICQRF e, soprattutto, con la giurisprudenza della Corte costituzionale.
Alla luce di questo consolidato quadro interpretativo, appare doveroso interrogarsi sulla permanenza dell'interesse pubblico che giustificò l'adozione di quei strumenti, regolamenti e disciplinari e sulla conseguente opportunità di procedere al loro riesame in autotutela.
L'equivoco originario
L'errore da cui discende gran parte delle criticità consiste nell'avere trasformato la De.Co. immaginata da Luigi Veronelli in una sorta di marchetto comunale
La concezione originaria di Veronelli era radicalmente diversa.
La Denominazione Comunale rappresentava infatti un semplice atto pubblico di riconoscimento dell'identità storica, culturale e territoriale di un prodotto o di una pratica tradizionale.
Non era prevista alcuna certificazione.
Non esistevano disciplinari.
Non erano istituite commissioni tecniche.
Non venivano fissati requisiti produttivi.
Il Sindaco esercitava esclusivamente una funzione ricognitiva della memoria collettiva della comunità.
La reinterpretazione amministrativa dell'ANCI
Nel corso degli anni il modello promosso dall'ANCI ha introdotto elementi tipici dei sistemi di certificazione:
regolamenti dettagliati;
disciplinari di produzione;
commissioni di valutazione;
controlli amministrativi;
concessioni d'uso del logo;
procedure assimilabili ai sistemi UE - DOP, IGP e STG. ect
Questa impostazione, ha finito per utilizzare strumenti propri della disciplina dei marchi pubblici e delle certificazioni di qualità, materia che l'ordinamento riserva a competenze diverse da quelle comunali.
È proprio questo slittamento concettuale ad aver determinato il successivo intervento correttivo del Ministero e della giurisprudenza.
Il consolidamento dell'orientamento ministeriale
Nel corso degli anni il MASAF (già MIPAAF) e l'ICQRF hanno più volte chiarito che le Denominazioni Comunali non possono:
certificare l'origine geografica;
sostituire o affiancare i regimi europei DOP, IGP e STG;
creare sistemi locali di certificazione;
sovrapporsi ai Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT);
generare possibili effetti di ingannevolezza commerciale.(marchetto o bollino)
Le competenze comunali possono invece esercitarsi nella valorizzazione culturale, storica e identitaria delle produzioni locali, senza invadere l'ambito delle certificazioni pubbliche disciplinate dalla normativa statale ed europea.
Il punto fermo della Corte costituzionale
La sentenza n. 66 del 2023 della Corte costituzionale rappresenta oggi il principale riferimento interpretativo.
La Corte riafferma che le De.Co. possono essere considerate legittime soltanto nella misura in cui costituiscano strumenti di valorizzazione culturale e identitaria privi di effetti certificativi o commerciali.
Ne consegue che qualsiasi disciplina comunale che attribuisca alla De.Co. funzioni assimilabili a quelle dei marchi di qualità (disciplinari commissioni e regolamenti,con annesso marchetto e bollino )rischia di oltrepassare il perimetro delle competenze comunali delineato dall'art. 117 della Costituzione.
Perché è necessario l'esercizio dell'autotutela
L'autotutela amministrativa non rappresenta un'ammissione di errore politico, ma è innegabile che chiude una lunga stagione di abbondante approssimazione.
Essa costituisce un dovere dell'amministrazione quando intervengono nuovi elementi normativi o giurisprudenziali che incidono sulla legittimità o sull'opportunità di mantenere in vigore un determinato atto amministrativo.
Gli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 riconoscono infatti alla pubblica amministrazione il potere di revocare o annullare i propri provvedimenti quando l'interesse pubblico lo richieda.
Nel caso delle De.Co., l'interesse pubblico appare oggi evidente.
Mantenere regolamenti costruiti secondo un'impostazione ormai superata può determinare:
incertezza amministrativa;
possibili contenziosi;
confusione tra strumenti culturali e certificazioni pubbliche;
rischio di pratiche commerciali suscettibili di rilievi da parte degli organi di controllo;
utilizzo di procedure non più coerenti con l'attuale quadro interpretativo.
Il riesame dei regolamenti comunali
I Comuni dovrebbero pertanto procedere ad un riesame complessivo dei regolamenti De.Co., verificando in particolare l'opportunità di eliminare:
disciplinari di produzione;
commissioni tecnico-certificative;
sistemi autorizzativi assimilabili ai marchi di qualità;
procedure di controllo della conformità;
richiami all'origine certificata dei prodotti;
ogni elemento idoneo a generare confusione con i regimi europei di qualità.
Contestualmente, sarebbe opportuno ricondurre la De.Co. alla propria funzione originaria di attestazione culturale, storica e identitaria del patrimonio locale.
Il modello dei Borghi Genius Loci De.Co.
In questo contesto si inserisce il percorso culturale avviato già nel 2013 e promosso dopo dalla Rete Nazionale dei Borghi Genius Loci De.Co., composto da 12 step
La De.Co. viene concepita come "anagrafe della memoria", strumento di riconoscimento del patrimonio immateriale delle comunità locali e non come certificazione produttiva.
Il fulcro dell'azione amministrativa non è più il controllo del prodotto, ma la tutela del Genius Loci, della memoria collettiva, delle tradizioni, delle pratiche sociali e delle micro-economie locali identitarie.
Conclusioni
Alla luce dell'attuale quadro costituzionale, ministeriale e amministrativo, appare opportuno che i Comuni avviino una ricognizione dei regolamenti De.Co. adottati negli anni sulla base del modello ANCI.
L'obiettivo non è abbandonare le Denominazioni Comunali, bensì restituire loro la natura giuridica originaria: uno strumento di valorizzazione culturale, privo di finalità certificative, coerente con il riparto costituzionale delle competenze e pienamente compatibile con il sistema europeo delle indicazioni geografiche.
L'esercizio dell'autotutela rappresenterebbe pertanto non un arretramento dell'autonomia comunale, ma una sua più corretta espressione, orientata ai principi di legalità, buon andamento e certezza del diritto sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
Alcuni comuni hanno provveduto ad annullare in autotutela provvedimenti spregiudicati fin dal 2008




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