venerdì 2 ottobre 2026

La DeCo, ma non per tutti

 

  Le De.Co.:    dalla posizione del MIPAF (2007)  alla sentenza  del C.C. alle  appropriazioni indebite. 

Il percorso per la DeCo non è frutto della fantasia di due “compagni di merenda” seduti alla taverna con un fiasco di vino, ma chiaramente è un’altra cosa!!!

 Ed è proprio in una taverna che sono nate le deco per le cavallette, per le zanzare, al pesce palla  …..  


La sentenza n. 75/2023 della Corte Costituzionale segna una cesura netta rispetto a vent’anni di ambiguità. Con chiarezza giuridica, la Corte ricolloca la De.Co. nel suo alveo originario: non un marchio di qualità né una certificazione di mercato, ma un dispositivo di identità territoriale. Questo pronunciamento non è una mera affermazione dottrinale: è una bussola per amministratori, operatori culturali e cittadini. La Corte:

·         archivia decenni di interpretazioni contraddittorie;

·         restituisce alla De.Co. la sua funzione originaria di riconoscimento culturale;

·         riafferma il ruolo dei Comuni come custodi della memoria e del Genius Loci.

Tuttavia, la sentenza non è solo un atto di tutela: è anche un monito. Nel corso degli anni si è assistito a fenomeni che possiamo definire come un vero e proprio hackeraggio dell’agroalimentare: pratiche di appropriazione indebita degli strumenti di tutela, tentativi di sfruttare la De.Co. per ottenere vantaggi commerciali o per mimare la protezione offerta dalle indicazioni geografiche europee. Questo fenomeno si manifesta su due piani distinti ma connessi.

Primo piano: sfruttamento parassitario delle Indicazioni Geografiche. Alcuni soggetti hanno tentato di sovrapporre la De.Co. a strumenti regolamentati a livello europeo (DOP, IGP, STG), appropriandosi di linguaggi,  regolamenti, commissioni e  disciplinari che appartengono a un sistema di tutela diverso e più stringente. Tale appropriazione non solo è giuridicamente infondata, ma rischia di erodere la fiducia nel sistema delle denominazioni e di creare conflitti tra livelli di tutela.

Secondo piano: confusione del consumatore. Quando la De.Co. viene presentata come una certificazione di qualità o come un marchio di tutela, il consumatore è indotto in errore. La confusione non è un dettaglio: mina la trasparenza del mercato e danneggia sia i produttori che rispettano regole rigorose sia i consumatori che cercano orientamento.

Per questo la Rete Nazionale Borghi GeniusLoci De.Co. assume la sentenza n. 75/2023 come mandato istituzionale. Le De.Co. devono restare dispositivi di identità: non “stelline” né sostituti dei marchi di tutela. La Rete condivide le preoccupazioni espresse da autorevoli voci del settore — tra cui Paolo De Castro e Mauro Rosati — che hanno denunciato il rischio di confusione e di sovrapposizione normativa. Allo stesso tempo, la Rete riafferma la posizione del MIPAF fin dal 2007: esistono criteri e confini che distinguono la De.Co. dalle altre forme di tutela e che devono essere rispettati. Ricordo benissimo, come  all'epoca, circa 20 anni addietro, nessuno dopo la posizione del MIPAF, parlava di DeCo, anche perchè non avevano nulla da dire. Ciclicamente qualcuno vorrebbe riscrivere la storia al contrario!! 

  Ogni Comune è libero di scegliere il proprio percorso: la democrazia locale è fatta anche di scelte diverse. Ma la libertà di scelta non esime dall’obbligo di chiarezza: quando una De.Co. viene istituita, il Comune deve esplicitare la natura dell’atto, i criteri adottati, la durata e le finalità culturali e amministrative, ma sopratutto deve rispettare le regole.

Il fenomeno delle “De.Co. farlocche” è reale e plurale: alcune varianti sconfinano in marchi di tutela; altre si appropriano di sigle e linguaggi dei PAT; altre ancora sono invenzioni prive di radicamento storico e identitario L’insieme di queste pratiche ha meritato l’appellativo di “farlocche” perché tradisce la funzione originaria della De.Co. e genera incertezza. È incomprensibile che, dopo la chiarezza della sentenza e dopo le indicazioni ministeriali, permangano resistenze a comprendere la differenza fondamentale 

 

Ebbene ricordare che Veronelli concepì le De.Co. come una forma di resistenza concreta contro l'omologazione dell'agroindustria e la globalizzazione del cibo. Lo scopo principale era ridare centralità e dignità economica ai piccoli coltivatori, ai vignaioli e agli artigiani locali, consentendo loro di vendere e valorizzare ciò che producevano senza essere stritolati dalle logiche della grande distribuzione. La De.Co. veronelliana non è  un "bollino", ma un'affermazione di orgoglio comunitario che trasforma il patrimonio gastronomico e agricolo locale in un bene culturale inalienabile. Ogni altra variante è un'appropriazione indebita


 sono centinaia nel tempo, comuni  che hanno abbandonato il percorso farlocco, altri mentre sono impegnati a far finta che tutto è lecito .....




debbo dire anche che  il percorso di certificazione del percorso della rete Nazionale dei Borghi GeniusLoci DeCo, esiste grazie anche alle procedure farlocche di taluni....

 

 

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