lunedì 25 luglio 2016

Non tutte le De.Co sono "buone"

  NinoSutera

Resoconto storico  tra ciò che non è e ciò che è, tra interpretazioni  fantasiose, e posizioni ufficiali del MISAF già MIPAF. L'ANCI non ha mai scritto, ne detto, che le DeCo sono state ideate da Veronelli, vediamo insieme perchè.

La differenza tra la De.Co. immaginata da Luigi Veronelli e l'applicazione istituzionale che ne ha dato l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) non è una semplice sfumatura burocratica: è una spaccatura filosofica totale. Da un lato abbiamo un atto di rivolta culturale e di difesa della terra; dall'altro, uno strumento di gestione amministrativa e tecnocrate


 

Ecco dove si traccia questa linea di demarcazione netta, divisa su quattro punti chiave:

1. La Natura dello Strumento: Resistenza Culturale vs. Marketing Territoriale

  • La visione di Veronelli: Per il giornalista e intellettuale anarchico libertario, la De.Co. era un'arma di resistenza politica. Serviva a difendere il "minuscolo contro l'universale", ossia a proteggere la biodiversità e la civiltà contadina dall'omologazione della grande industria e dai vincoli castranti delle burocrazie europee. Era il diritto di un popolo e del suo sindaco di rivendicare la propria identità e il proprio Genius Loci.
  • L'applicazione ANCI: L'ANCI ha preso questa intuizione e l'ha normalizzata, trasformandola in uno strumento di marketing territoriale. L'obiettivo primario è diventato lo sviluppo economico locale, l'attrazione turistica e la creazione di reti commerciali. La carica conflittuale e di rottura contro il mercato globale è svanita, sostituita da una strategia puramente commerciale

2. L'Acronimo: Anagrafe della Memoria vs. Marchio di Qualità (De.Co. vs. De.C.O.)

  • La visione di Veronelli: Veronelli esigeva l'acronimo De.Co. (Denominazione Comunale).  Per lui, la De.Co. non era un bollino di qualità commerciale e non richiedeva disciplinari: era una semplice attestazione anagrafica. Il Sindaco si limitava a registrare il fatto che quel prodotto faceva parte della storia, e del DNA   del patrimonio antropologico della sua comunità.
  • L'applicazione ANCI: Con il suo "Progetto De.Co.", l'ANCI ha codificato l'acronimo in De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), introducendo la necessità di disciplinari tecnici di produzione e commissioni d'assaggio. Strutturata così, la De.Co. è diventata a tutti gli effetti un micro-marchio di qualità regolamentato, spostando l'asse dal valore culturale a quello normativo.

 

3. Il Metodo: Autodeterminazione dal Basso vs. Regolamento Standardizzato

  • La visione di Veronelli: Un atto politico e antropologico puro, basato sul dovere del Sindaco di rappresentare la propria comunità. Poche regole, massima flessibilità per proteggere la tradizione orale e materiale dei piccoli produttori che altrimenti non avrebbero mai i requisiti burocratici per accedere alle certificazioni ufficiali.
  • L'applicazione ANCI: Per dare veste giuridica e difendere i Comuni da eventuali ricorsi, l'ANCI ha creato un modello standard di regolamento (delibere di consiglio, istituzione di albi comunitari, registri ufficiali). Questa istituzionalizzazione ha dato certezze formali alla pubblica amministrazione, ma ha ingabbiato l'originaria eversività libertaria in una prassi squisitamente burocratica.

 

La risposta del MIPAF (oggi MASAF, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) al modello istituzionale di De.Co. promosso dall'ANCI è stata un netto e duraturo altolà. Il Ministero ha alzato un vero e proprio muro burocratico e legale, sguinzagliando l'Ispettorato Repressione Frodi (ICQRF) e spingendo il Governo a impugnare sistematicamente le leggi regionali che tentavano di regolamentare le De.Co. in chiave burocratica.

I motivi di questo scontro totale si riassumono in tre punti fondamentali:

1. Il reato di "concorrenza" ai marchi europei (DOP e IGP)

Il Ministero ha un mandato chiaro: difendere il sistema delle indicazioni geografiche protette (DOP, IGP, STG) riconosciute dall'Unione Europea. Quando l'ANCI ha provato a standardizzare le De.Co. introducendo disciplinari di produzione rigidi e commissioni tecniche di controllo, il MIPAF ha ravvisato un pericolo enorme: il rischio che i Comuni creassero dei "micro-marchi di qualità pubblici" alternativi.

Secondo i trattati europei, gli Stati membri e gli enti locali non possono istituire sistemi pubblici di certificazione dell'origine che facciano concorrenza o imitino le DOP e le IGP, perché questo violerebbe le regole sulla libera concorrenza e sul mercato unico.

2. La caccia alla "O" e lo spauracchio della Repressione Frodi

Il punto di rottura più duro ha riguardato l'acronimo. Quando molti Comuni, seguendo l'orientamento dell'ANCI, hanno iniziato a deliberare i regolamenti per le De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), l'Ispettorato Repressione Frodi del Ministero è intervenuto con fermezza.

Il MIPAF ha chiarito che un Comune non ha alcuna competenza legale per "certificare l'origine" commerciale di un prodotto agroalimentari, né può rilasciare patenti di qualità. Utilizzare la parola "Origine" o strutturare i controlli comunali come se fossero esami di conformità tecnica esponeva, secondo il Ministero, i Comuni e i produttori a sanzioni per frode in commercio o pubblicità ingannevole verso il consumatore.

3. La difesa del monopolio dei PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali)

Il Ministero considerava il modello ANCI anche come un'inutile e caotica sovrapposizione amministrativa. Lo Stato italiano possiede già un registro per le produzioni di nicchia sotto i vent'anni di storia locale: l'elenco dei PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali), gestito dal Ministero in collaborazione con le Regioni. Il MIPAF vedeva nelle De.Co. "istituzionali" un'invasione di campo da parte dei Sindaci in una materia che la legge dello Stato riserva alle Regioni e al comparto agricolo centrale.

 Il muro burocratico e legale alzato dal Ministero (allora MIPAF, oggi MASAF) contro il tentativo di istituzionalizzare le De.Co. (Denominazioni Comunali) nasce da un principio giuridico netto: la tutela della concorrenza e la regolamentazione dei marchi di qualità agroalimentari spettano esclusivamente allo Stato e all'Unione Europea.

 

Ecco come si sono concretizzati questi interventi e quali sanzioni e blocchi sono stati applicati:

1. I ricorsi del Governo e le sentenze della Corte Costituzionale

Il Ministero ha spinto sistematicamente il Governo a impugnare davanti alla Corte Costituzionale le leggi regionali che cercavano di disciplinare, normare o creare registri regionali delle De.Co.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha stabilito un punto fermo: le Regioni non hanno il potere di legiferare in materia di marchi di qualità agroalimentare.

  • Il motivo: Introdurre disciplinari di produzione o marchi locali regolati da leggi pubbliche viola l'articolo 117 della Costituzione (tutela della concorrenza) e i regolamenti europei (oggi il Regolamento UE 2024/1143). Questi tentativi rischiavano di creare barriere commerciali all'interno del mercato unico e di generare confusione nei consumatori, sovrapponendosi alle DOP e IGP.

  • L'effetto: Molte leggi regionali che tentavano di dare una veste "burocratico-istituzionale" alle De.Co. sono state dichiarate incostituzionali o pesantemente emendate, svuotandole di qualsiasi valore certificativo.

2. I controlli e le sanzioni dell'ICQRF (Repressione Frodi)

Sul campo, l'ICQRF ha attivato controlli stringenti sia nei confronti dei Comuni che dei produttori locali. Le sanzioni e i provvedimenti amministrativi scattano ogni volta che una De.Co. supera il confine del "registro storico-culturale" per presentarsi come una certificazione di qualità, un bollino.

Le contestazioni principali riguardano:

  • Diffide ai Comuni per i "Disciplinari di Produzione": L'ICQRF ha inviato formali diffide a diversi Comuni ordinando la modifica dei regolamenti istitutivi delle De.Co. I Comuni non possono approvare veri e propri "disciplinari di produzione" vincolanti con valore di diritto pubblico, né imporre controlli affidati a enti di certificazione terzi privati (prerogativa esclusiva dei prodotti DOP/IGP). I regolamenti comunali sono stati quindi costretti a trasformarsi in semplici "schede identificative" o "registri anagrafici" del prodotto.

  • Sanzioni per etichettatura ingannevole e pratiche commerciali scorrette: I produttori che utilizzano il logo o la dicitura De.Co. in modo da indurre il consumatore a credere che si tratti di un marchio di qualità certificato e riconosciuto dallo Stato rischiano sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sull'informazione ai consumatori (Regolamento UE 1169/2011). Le multe possono variare da poche migliaia di euro fino a cifre significative, a seconda della gravità e della diffusione del prodotto.

  • Sequestri per evocazione o usurpazione di DOP/IGP: Se una De.Co. utilizza un nome geografico o modalità grafiche che richiamano, anche indirettamente, una DOP o una IGP esistente, l'ICQRF interviene bloccando la commercializzazione, disponendo il sequestro delle etichette o dei prodotti e applicando le pesanti sanzioni previste per la tutela dei marchi protetti.

 

 È in questo vuoto identitario, stretto tra la burocrazia fallimentare del modello istituzionale e la confusione di chi ancora applica regolamenti illegittimi, che si innesta la proposta e la filosofia della Rete Nazionale dei Borghi GeniusLoci DeCo.

La Rete non si presenta come l'ennesimo consorzio di promozione turistica, ma come il naturale compimento del cerchio rimasto aperto, i pronunciamenti della Corte Costituzionale. La sua filosofia opera una vera e propria "restituzione culturale", salvando l'intuizione originaria della De.Co. sia dalle sabbie mobili del burocratismo ANCI, sia dalle mannaie sanzionatorie del MASAF.

Il manifesto concettuale e la vision della Rete si articolano su tre direttrici fondamentali:

1. La De.Co. come "Anagrafe della Memoria" e Diritto all'Autodeterminazione

Accogliendo in pieno il monito di Veronelli e i paletti della Consulta, la Rete cancella definitivamente la "O" di Origine (intesa in senso commerciale e sanzionabile) e rimette al centro il Genius Loci – lo spirito del luogo. La De.Co. torna a essere un’attestazione puramente identitaria e antropologica.

Il Sindaco non fa il certificatore di qualità (ruolo che non gli compete), ma il custode della memoria storica. Lo strumento diventa un censimento ufficiale dei saperi, delle ricette ancestrali, delle tecniche artigianali e dei micro-giacimenti gastronomici che sfuggono alle maglie industriali. È l'atto formale con cui una comunità decide cosa salvare dall'oblio e rivendica il proprio diritto a esistere nella geografia della diversità culturale.

2. Il Borgo come Ecosistema Vivo, non come Museo a cielo aperto

La vision della Rete rifiuta la logica dello "sfruttamento turistico" e della museificazione dei piccoli centri. Un borgo non sopravvive se diventa una cartolina senz'anima per turisti della domenica; sopravvive se mantiene viva la propria comunità residente.

In quest'ottica, la mappa delle De.Co. locali serve a legare il patrimonio materiale e immateriale alla micro-economia del territorio. Valorizzare un prodotto De.Co. significa dare dignità economica al piccolo agricoltore, all'ultimo artigiano del paese, al ristoratore custode della ricetta tradizionale. La tradizione, per la Rete, non è l'adorazione delle ceneri, ma la custodia del fuoco: un elemento dinamico capace di generare occupazione giovanile e contrastare lo spopolamento.

 

Il superamento del conflitto

Risolvendo il cortocircuito degli anni passati, la Rete Nazionale dei Borghi GeniusLoci DeCo dimostra che la via libertaria di Veronelli e la legalità amministrativa possono non solo coesistere, ma potenziarsi a vicenda. Rinunciando alle pretese commerciali e burocratiche che hanno decretato il fallimento del modello ANCI, la De.Co. riacquista la sua natura più pura: un foglio bianco su cui ogni Comune, attraverso la partecipazione dal basso della sua cittadinanza, scrive la propria dichiarazione d'indipendenza culturale.

La Corte Costituzionale (con sentenze chiave come la n. 66 del 2023) ha infine sbrogliato il nodo dando ragione alle autonomie locali, ma fissando un paletto insuperabile che recepisce le tutele del MIPAF: la De.Co. è legittima solo e soltanto se non è un marchio di qualità commerciale, non certifica nulla e si limita a essere una "semplice attestazione di identità territoriale". quindi niente regolamenti, disciplinari e commissioni inconcludenti 

Paradossalmente, l'ostruzionismo legale del MIPAF ha costretto il modello ANCI a fare marcia indietro  ripiegando su un altro progetto  Res Tipica   un'associazione nata nel 2003 su iniziativa dell'ANCI e delle principali "Città d'Identità" (come le Città del Vino, dell'Olio, del Pane e molte altre). In parole semplici, è il braccio operativo che l'ANCI ha creato per mettere in rete e coordinare tutti i comuni italiani che legano la propria economia e la propria storia a un prodotto tipico.

Oggi del modello DE.CO proposto dell’ANCI non è rimasto più nulla, anzi molti comuni hanno annullato la procedura illegittima avviata qualche decennio addietro, altri ancora non conoscono la storia, o fanno finta, continuando ad alimentare confusione. Se provate a chiedere ai produttori che sono stati sanzionati per un uso errato della De.Co, sapranno essere molto più convincenti 





 

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